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Per poter svolgere attività di protezione civile in qualità di volontario in supporto delle istituzioni preposte al coordinamento degli interventi, è necessario essere iscritti presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile regolarmente inserite negli appositi Albi Regionali di Volontariato di Protezione Civile esistenti. Generalmente gli elenchi che vengono considerati a tal fine (d.p.r. 194/01) sono quello regionale e quello nazionale.Chi desidera diventare volontario di Protezione Civile potrà, all'atto dell'iscrizione presso una organizzazione di volontariato di protezione civile, valutare una serie di elementi che caratterizzeranno la propria attività nel settore scelto: - ambito territoriale di evento (nazionale, regionale, comunale ecc.); - ambito dimensionale dell'evento (tipo a), tipo b), tipo c) l. 225/92); - eventuale specializzazione operativa dell'organizzazione per essere inseriti nelle squadre della Colonna Mobile Regionale “ SIRIO” ( MOD.sifos 01-02 (sub, cinofili, aib, telecomun, cucina, segreteria- soccorsi speciali ecc.); - livello di partecipazione con le attività istituzionali; - disponibilità richiesta ecc.; - vicinanza della sede; Gli elenchi regionale e/o nazionale sono consultabili rispettivamente presso l’ Ente Regione –Servizio per la Protezione Civile – Uff. Volontariato :
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. o presso l'ufficio volontariato del dipartimento della protezione civile . Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile – Ufficio volontariato Funzionario responsabile dell’ufficio : rag. Angelo Del Gesso - Nella Regione Molise con la Legge N° 10 del 17 Febbr 2000 è istituito il Sistema Regionale di Protezione Civile. Successivamente la DGR 774 del 5 giugno 2002 ha istituito l’albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Con la DGR n.349 del 4.08.2008 è stato approvato definitivamente il Regolamento di attuazione e gestione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile nonché il regolamento per l’utilizzo dei loghi e delle scritte che fanno riferimento alla Protezione Civile, al quale tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte dovranno attenersi. Legislazione sul volontariato: La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. La legge quadro stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. Attività di volontariato. Ai fini della legge-quadro 266 /91 per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Organizzazioni di volontariato: É considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività in modo personale, spontaneo e gratuito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonchè le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzione. Tutela dei volontari: Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
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