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Regolamento per la concessione in uso delle sale conferenze del servizio di Protezione Civile

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

 

Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso delle Sale Conferenze attrezzate presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, di seguito denominato ‘Servizio’.

Le sale oggetto del presente regolamento (di seguito tutte indicate con il termine ‘sale’) sono:

  • Sala Conferenze (Piano Interrato, Sede di Via S. Antonio Abate Campobasso);

  • Sala Riunioni (Piano Terra, Sede di Via S. Antonio Abate Campobasso);

  • Sala Riunioni (Centro Funzionale, C.da Selva Campochiaro).

 

ART. 2

(Utilizzo delle Sale)

 

L’utilizzo delle sale è, in via prioritaria, riservato alle manifestazioni, eventi ed attività promossi dal Servizio di Protezione Civile della Regione Molise.

L’utilizzo delle sale è altresì concesso ad ogni altro Assessorato e/o Unità Operativa della Regione Molise, agli Enti strumentali della Regione Molise, alle Associazioni di Volontariato di P.C. e ad ogni altro soggetto, pubblico o privato, previa richiesta scritta.

Per l’utilizzo delle sale non sono previsti oneri a carico dei richiedenti; l’utilizzo delle stesse, infatti, viene concesso sempre a titolo gratuito a prescindere dai richiedenti o dalle finalità.

 

ART. 3

(Domanda di Concessione di uso)

 

La richiesta per l’utilizzo delle sale deve essere presentata/inviata in forma scritta (lettera, fax, e-mail) al Servizio almeno 5 (cinque) giorni prima della prevista data di utilizzo. Per la richiesta è possibile utilizzare l’apposito format predisposto dal Servizio.

Nella domanda, in ogni caso, devono essere indicate:

  1. il/i giorno/i di utilizzo;

  2. l’oggetto dell’iniziativa;

  3. le attrezzature eventualmente disponibili che si intendano utilizzare (proiettori, PC, ecc.)

  4. l’accettazione delle norme del presente Regolamento;

  5. il nominativo delle persone fisiche – responsabili/rappresentanti legali - che dovranno sottoscrivere la richiesta.

Le istanze di concessione saranno esaudite in ordine strettamente cronologico, senza alcuna valutazione discrezionale, tenendo conto della data effettiva di presentazione e della congruità con le norme previste dal presente Regolamento.

 

ART. 4

(Concessione ed autorizzazione all’uso delle sale)

 

La concessione/autorizzazione all’uso delle sale e delle attrezzature, ovvero il diniego per indisponibilità, viene comunicato con nota del Dirigente Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità del Servizio, la concessione delle sale può essere revocata in ogni momento. In tal caso, il Servizio e' sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.

 

ART. 5

(Norme di utilizzo delle sale)

 

E’ fatto assoluto divieto - a chiunque - di effettuare interventi a carattere definitivo o strutturale nelle sale (bucare/rompere/danneggiare muri, colorare/sporcare pareti, ecc.).

Le sale devono altresì essere lasciate in ordine e pulite dopo l’utilizzo, e libere da materiali ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione.

 

ART. 6

(Risarcimento danni)

 

Il Servizio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati – durante lo svolgimento delle attività oggetto di concessione. Il Servizio declina altresì ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono ritenute incustodite nelle sale oggetto di concessione, ciò durante lo svolgimento delle attività e fino alla ‘restituzione’ delle sale (comma 2 del precedente Art 5).

I firmatari della richiesta assumono personalmente ed in solido con l’Ente, Associazione e l’Organizzazione che rappresentano la responsabilità per la corretta conservazione delle sale e delle attrezzature ivi presenti e per il rispetto di quanto dichiarato nella richiesta di concessione.

I firmatari, così come indicati al precedente comma, sono tenuti all’immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle sale, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti. In caso di inadempienza si procederà alla stima dei danni e all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà del Servizio di denuncia alla competente autorità.

E’, infine, a carico dei firmatari della richiesta il risarcimento dei danni a persone - o cose di terzi - subiti a causa o in occasione delle attività oggetto di concessione.

 

ART. 7

(Divieti)

 

Ai firmatari della richiesta è fatto divieto di sub-concessione delle sale.

 

 

>> Modulo di richiesta