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Il Servizio per la Protezione Civile della Regione Molise, nell'ambito del Sistema nazionale di Protezione Civile, così come delineato dalla normativa in materia ed in particolare dall'art. 13 della legge n. 225 del 1992 e dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. Tutto ciò nel rispetto delle norme e delle direttive impartite dal Governo e dalla Regione stessa. E' fondamentale, quindi, l'importanza del contributo che la Regione Molise offre al fine di garantire la sicurezza dell'intera comunità nonché la gestione ed il fronteggiamento delle calamità naturali che dovessero verificarsi nell'ambito dei propri confini. I singoli elementi di questa definizione consentono di esplorare il mondo complesso della protezione civile. Infatti la protezione civile: è una funzione pubblica: la protezione civile è materia che deve essere assunta fra i compiti fondamentali della Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, come in passato, essere considerata un’incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione; è una funzione volta al coordinamento: il coordinamento è forse la fase più delicata e strategicamente importante per l’attività di protezione civile, che interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile, e necessita perciò di esercitare tale funzione di coordinamento in modo efficace ed efficiente, al fine del raggiungimento dei suoi obiettivi; è il coordinamento di misure organizzative: si potrebbe dire che il servizio di protezione civile costituisce la formula organizzatoria per l’attuazione, nel campo dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, dello slancio e dell’impegno solidaristico (va ricordato in proposito l’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”); è il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali: le azioni di protezione civile, proprio perché incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma devono tutte indistintamente, sia che riguardino gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali, essere esercitate con il massimo livello di coordinamento e di sinergia possibili; è diretta a garantire l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente: questo é l’oggetto su cui si esplica l’attività di protezione civile, e nel contempo ne rappresenta l’obiettivo e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità; è chiamata in campo all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno: mentre è evidente il ruolo della Protezione civile in caso di minaccia conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono stati necessari molti decenni di dibattito e molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere appieno ed affermare senza incertezze il ruolo fondamentale della Protezione civile in caso di pericolo incombente, e quindi, delle sue azioni di prevenzione urgente; nonché a garantire il tempestivo soccorso: è l’attività a cui più comunemente si pensa quando si parla di protezione civile. Essa è certamente importantissima, ma lo è altrettanto, e forse di più quell’attività tesa a ridurre i casi in cui il soccorso si rende necessario, e cioè l’attività di prevenzione.
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